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Cosa fare se si riceve una segnalazione dall’Ordine per pubblicità non deontologica?

La segnalazione all'Ordine e il processo disciplinare deontologico

In questa pagina scoprirai...

...come difenderti da un'accusa di pubblicitÀ non deontologica!

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Quest'articolo è stato aggiornato il giorno: mercoledì 07 febbraio, 2024

E così, ci sei cascato pure te.

L’agenzia pubblicitaria che hai assoldato per la nuova campagna promozionale del tuo studio medico od odontoiatrico ti aveva convinto che ‘il prezzo è la leva più importante del marketing’, e tu hai lasciato che essi pubblicassero annunci di chiara natura commerciale.

Oppure, e di certo meglio non è, hai tentato di costruiti una campagna online da solo, magari dopo aver letto con avidità uno dei tanti ‘manuali rapidi ed infallibili per far soldi’ vendutoti da uno dei tanti ‘guru digitali’.

Come stanno stanno, le cose però si sono messe male: hai ricevuto una segnalazione, e il tuo Ordine si è mosso di conseguenza.

E l’accusa è pesante: “Pubblicità non deontologica”.

Sei stato richiamato, rischi un procedimento disciplinare ed una contestuale denuncia all’AGCM.

Il che lascia prevedere anche una salata multa.

Cosa fare, quindi?

Innanzitutto, continua a leggere questa pagina: contiene il primo vademecum di pronta emergenza per questa spiacevole situazione.

Poi, contattaci ai recapiti che trovi in fondo all’articolo.
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Cosa dice la legge in fatto di pubblicità medica?

La segnalazione all'Ordine e il processo disciplinare deontologico

In Italia, la pubblicità nel settore sanitario non è totalmente libera, ma è in larga misura decisa sia da una serie di leggi nazionali che, non secondariamente, dalle imposizioni deontologiche dettate dalla Federazione Nazionale degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

Ciò vuol dire che, come medico o come dentista, hai degli obblighi legali da rispettare, contestualmente a degli obblighi di natura professionale.

I testi di legge di riferimento, che dettano diritti ed obblighi dei medici e degli odontoiatri in fatto di pubblicità e promozione, sono:

  • Dlgs del 4 luglio 2006 (“Decreto Bersani”)
  • DPR del 7 agosto 2012
  • Legge n. 145 del 2018

Il Dlgs del 4 luglio 2006, convertito poi nella Legge 248/2006, è il testo fondamentale che regola l’accesso alla libera promozione per qualsiasi azienda o professionista nel territorio italiano.

Essenzialmente, la “Legge Bersani” consente a tutti i professionisti di utilizzare i mezzi della promozione pubblicitaria, senza limiti, per far conoscere al mercato la propria attività.

Tale normativa, peraltro introdotta in urgenza, si è rivelata necessaria per arrestare la procedura d’infrazione dell’Italia, colpevole di non aver rispettato la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, che fissa i diritti di aziende e professionisti per quanto concerne l’eguale accesso al mercato.

L’articolo della Legge 248/2006 che ‘liberalizza’ quindi tutto il mercato della comunicazione promozione professionale è l’art. 2, e nello specifico il comma 1.

Tale comma abroga tutti i precedenti divieti e limitazioni in materia pubblicitaria, compresi quindi tutti quelli che, per anni, i medici e gli odontoiatri hanno dovuto subire passivamente.

Il DPR del 7 agosto 2012 invece, ribadendo la legittimità della libera informazione promozionale, essenzialmente fissa gli obblighi informativi dei medici che accedono al mondo della comunicazione, come ad esempio quello di indicare sempre specializzazioni e titoli di studio.

La Legge n. 145 del 2018, voluta dal Governo Conte I ed ancora oggetto di contestazione (anche internazionale), proibisce a medici ed odontoiatri l’uso della promozione con caratteristiche commerciali.

Il testo, come da tradizione italiana che tende a iper-normare, è quantomai prolisso, confuso e contraddittorio, da molti giudicato in palese contrasto con la Legge 248/2006.

Il legislatore, non senza evidenti e manifeste incompetenze nel mondo della comunicazione e del marketing, ha ribadito un concetto già peraltro chiaro e ben argomentato già a livello deontologico dai medici stessi, ovverosia: “La medicina non è un supermercato”.

Attualmente, il testo che vieta la promozione commerciale ai medici e agli odontoiatri, contenuto nella Legge n. 145 del 2018, è in discussione presso la Commissione Europea, che ha sollevato dubbi sulla sua compatibilità con il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

Questi dunque i testi di riferimento che ogni professionista sanitario, medico od odontoiatra, è tenuto a rispettare quando accede al mondo del marketing, e nello specifico a quello della pubblicità.

Ma c’è di più.

Il Codice di Deontologia Medica

La segnalazione all'Ordine e il processo disciplinare deontologico

La Federazione Nazionale degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri ha redatto un testo stragiudiziale, ad esclusivo utilizzo dei propri iscritti, chiamato Codice di Deontologia Medica (abbreviato spesso in codex).

Il testo ha valenza deontologica, quindi fissa obblighi e doveri dei medici, dei chirurghi e degli odontoiatri.

Le regole che riguardano la pubblicità e la comunicazione scientifica sono contenute nel Codice di Deontologia Medica, e precisamente negli articoli 55, 56 e 57.

In estrema sintesi, ai medici e agli odontoiatri è proibito il patrocinio di prodotti sanitari e commerciali, non devono dare notizie ed informazioni non ancora approvate dalla comunità scientifica e non devono mischiare informativa sanitaria a pubblicità commerciale.

In particolar modo, il divieto di patrocinio è molto stringente: vieta totalmente la promozione, la sponsorizzazione o anche la mera citazione di qualsiasi prodotto commerciale, sia esso un bene o un servizio.

Ad esempio, rientra nel divieto di patrocinio l’eventuale pubblicità che un medico può fare ad un farmaco, oppure un qualsiasi altro prodotto sanitario, sulle pagine del suo sito personale, oppure attraverso uno dei suoi canali social.

Se ti stai chiedendo allora come mai tanti prodotti farmaceutici o comunque sanitari che vedi gior nalmente sono meticolosamente promossi da signori col camice bianco, sappi che… Quei signori sono attori, con indosso un camice bianco.

Non sono medici poiché, per l’appunto, il Codice di Deontologia Medica proibisce il patrocinio.

Discorso differente, invece, quando un medico cita un principio attivo, magari in una discussione tra colleghi online: il mero citare un principio attivo, senza il nome commerciale del farmaco non rientra nel patrocinio, quindi è permesso.

Come, ovviamente, è permesso anche al medico promuovere la propria attività e il proprio studio medico, comparendo (se lo desidera) con la sua stessa immagine e il suo stesso nome sul materiale promozionale distribuito sui vari media comunicativi.

Che succede se l’Ordine ritiene che una mia pubblicità sia non deontologica?

La segnalazione all'Ordine e il processo disciplinare deontologico

L’Ordine provinciale di appartenenza è l’organismo tenuto a vigilare sui suoi membri, compresi quelli che non rispettano uno o più degli articoli del Codice di Deontologia Medica.

In base a quanto previsto dalla Legge n. 145/2018, inoltre, in caso di presunta violazione della normativa contro la promozione commerciale, l’Ordine ha facoltà di attivarsi per segnalare l’abuso all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Quindi, in sostanza, l’Ordine può agire su due fronti:

  • A livello stragiudiziale, avviando una procedura interna per accertare ed eventualmente sanzionare il medico o l’odontoiatra non rispettoso del Codice di Deontologia Professionale;
  • A livello legale, segnalando il supposto abuso all’AGCM, richiedendo quindi l’inizio di un’istruttoria

È bene ribadire che l’Ordine provinciale di appartenenza può agire direttamente con azioni sanzionatorie (dal semplice richiamo alla radiazione) solo entro i limiti stragiudiziali che gli competono.

Si parla quindi di potestà disciplinare, ovverosia il potere di sanzionare un membro interno all’Ordine, che è dato su precisa base legale, e nello specifico dall'art. 3, lett. f) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233.

Le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento sono anch’esse stabilite dalla legge nazionale, e più precisamente negli artt. 38 - 52 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.

Tecnicamente, sebbene non succeda così di frequente, anche il Ministro della Sanità o il Procuratore della Repubblica possono richiedere all’Ordine provinciale del medico o dell’odontoiatra l’inizio di un’azione sanzionatoria.

Quali sono le sanzioni disciplinari per un medico a cui viene accertata una pubblicità non deontologica?

La segnalazione all'Ordine e il processo disciplinare deontologico

Se l’Ordine accerta, dopo l’inizio della sua istruttoria interna, la sussistenza motivata (e provata) di pubblicità non deontologica, puoi andare incontro alle seguenti sanzioni:

  • Avvertimento
    È un semplice richiamo, la cui natura è ancora bonaria.
    Essenzialmente, è una diffida ufficiale al colpevole, in cui si fa presente una sua violazione al codice con la raccomandazione a non ricadere ulteriormente nella mancanza;
  • Censura
    È un atto formale, che solitamente si verifica o a seguito di un avvenimento non rispettato, sebbene possa arrivare anche senza previe diffide.
    Consiste in una vera e propria ‘dichiarazione di biasimo delle mancanze commesse’, con cui l’Ordine prende ufficialmente parte.
    Al contrario dell’avvenimento (essenzialmente bonario) la censura rimane nella storia deontologica del medico o dell’odontoiatra, e può essere usata dall’Ordine come base per azioni future ben più gravi (come la sospensione o la radiazione);
  • Sospensione
    Atto formale di particolare gravità, che sospende il reo dall’attività sanitaria (medica o odontoiatrica), impedendogli di fatto di lavorare.
    La sospensione va da un minimo di uno fino a sei mesi, durante i quali il sanzionato deve astenersi da qualsiasi attività medica.
    Può essere anche ripetuta nel tempo, se l’Ordine accerta altre mancanze;
  • Radiazione
    Sanzione disciplinare grave, per mancanze di altrettanta gravità.
    È la massima sanzione disciplinare possibile per un medico o per un odontoiatra: prevede infatti la radiazione a vita dall’Ordine, con il conseguente ritiro della lincenza e l'impossibilità di praticare più la professione

Diciamocelo subito, così magari ti tranquillizzi: è molto raro ed abbastanza improbabile che tu possa essere radiato dall’Ordine per una pubblicità non deontologica.

A meno che tu non promuova cose di elevata gravità, è piuttosto raro che l’Ordine provveda ad una tua radiazione.

Quello che solitamente rischi è un avvertimento, oppure una censura (magari se ignori una prima diffida).

A volte, specie se propini informazioni sanitarie non molto accurate (o campate totalmente in aria), il rischio di sospensione può esserci.

Ma devi combinarla davvero grossa, tanto per essere chiari.

Chi decide se sono colpevole o meno di pubblicità non deontologica?

La segnalazione all'Ordine e il processo disciplinare deontologico

Il tuo Ordine di appartenenza, con un’apposita commissione interna.

L’Ordine ha sempre piena autonomia di giudizio, ma (è bene ricordalo) questa potestà si applica solo agli aspetti etici e deontologici, non a quelli civili o penali (di cui la competenza spetta sempre alla Magistratura).

Quando l’Ordine avvia un procedimento disciplinare, quindi acquisisce la conoscenza di un evento potenzialmente di rilevanza disciplinare di uno dei suoi membri, istituisce una Commissione competente, presieduta da un Medico regolarmente iscritto all’Albo o, per gli Odontoiatri, un equale Odontoiatra iscritto all’Albo.

La Commissione per i medici è composta da un totale di 15 membri, mentre la commissione per gli odontoiatri da 5.

Il Presidente convoca quindi il professionista, medico od odontoiatra, per un colloquio, dove potrà essere archiviata la posizione (per assenza di sussistenza delle motivazioni) oppure potrà essere aperto il vero e proprio procedimento disciplinare.

Nel caso in cui si decida per l’apertura del procedimento, la Commissione ne da subito notizia sia all’interessato che alle Autorità competenti, che devono obbligatoriamente essere informate: il Ministero della Salute e la Procura della Repubblica.

Dopo di ciò, inizia un qualcosa di simile ad un dibattito processuale, in cui la Commissione interroga sui fatti oggetti del procedimento il professionista, che può quindi portare avanti le sue ragioni a discolpa.

Al termine di questa fase, la Commissione emana un giudizio definitivo, che poi essere il proscioglimento oppure l’irrorazione di una sanzione.

Di tale esito viene data informazione ufficiale anche al Ministero della Salute e la Procura della Repubblica.

Posso farmi assistere da un avvocato durante la mia interrogazione davanti alla Commissione?

Sì, puoi.

Ma per il tuo avvocato è ammessa la presenza e non la rappresentanza.

Quindi, egli non può agire, come nei normali Tribunali ‘per tuo nome e conto’, ma al massimo può affiancarti.

Posso portare con me un professionista della comunicazione, per convincere la Commissione della deontologia della mia pubblicità?

Puoi portare tutte le prove o i fatti che ritieni utili a discolparti o a dimostrare che il presupposto non esiste, comprese relazioni tecniche di un esperto di tua fiducia.

Ricordati però che il procedimento disciplinare è un procedimento considerato ‘fra pari’, quindi nessuno può rappresentarti.

In altre parole: sono ‘panni sporchi’ della vostra famiglia, e l’Ordine ti impone (e si impone) di lavarli ‘in casa’.

Come vengono decise le sanzioni?

Al contrario dei procedimenti penali, i procedimenti deontologici sono decisi in base al criterio di ‘adeguatezza e proporzionalità’.

In buona sostanza, in caso di tua accertata mancanza deontologica, l’Ordine può decidere qualsiasi tipo di sanzione, a seconda del giudizio della Commissione.

Posso ricorrere contro una sanzione irrogata dall’Ordine che ritengo ingiusta?

Sì, puoi.

Hai 30 giorni di tempo per depositare il ricorso, che deve essere indirizzato alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute.

E c’è di più: puoi fare anche ricorso (ma ricorda che può farlo anche l’Ordine) ad un terzo grado di giudizio, ossia la Cassazione.

Ricorda però che la Cassazione non ha potere sospensivo dell’eventuale sanzione già commissionata: la decisione della Commissione Centrale è quindi sempre esecutiva.

Come fa l’Ordine a scoprire proprio la mia pubblicità?

La segnalazione all'Ordine e il processo disciplinare deontologico

È una domanda pertinente.

La risposta ufficiale è che: “L’Ordine provvede al controllo etico e deontologico di tutti i suoi iscritti”, mentre quella ufficiosa è che, nel 90% dei casi, si muove su segnalazione.

Specie sull’Internet, la quantità di pubblicità sanitarie che ogni giorno invadono il mercato è enorme.

Talmente grande che il controllo sistematico di ogni singola pagina web è oggettivamente di impossibile realizzo.

Neanche ipotizzando decine di addetti, esclusivamente dedicati al monitoraggio: centinaia di nuove pubblicità nascono ogni giorno, altre vengono interrotte, altre ancora modificate.

Un controllo totale è quindi impossibile.

Per questo, a meno di casi davvero eclatanti (di rilievo solitamente nazionale) l’Ordine si attiva con un procedimento disciplinare quasi sempre su segnalazione di terzi.

Non bisogna essere necessariamente medici od odontoiatri per segnalare una pubblicità sospetta ad un qualsiasi Ordine provinciale: qualsiasi persona (o ente) può farlo.

Statisticamente, la nostra esperienza diretta nel campo ci dice che la maggior parte delle segnalazioni sono delle vere e proprie delazioni, ovverosia: colleghi che segnalano altri colleghi.

I motivi di ciò sono molteplici: invidia, frustrazione, differenza di vedute professionali, vecchi screzi (anche personali) mai risolti, semplice concorrenza, competizione esasperata, tornaconto economico, ecc.

Gran parte delle segnalazioni ogni giorno ricevute dai medici per pubblicità non deontologica si tramutano poi o in un’archiviazione o in un proscioglimento.

Spesso e volentieri, perché non c’è dolo, né mancanza deontologica.

Con l’avvento massiccio dei social network, che mettono facilmente in comunicazione colleghi con colleghi, il rischio di delazioni è esponenzialmente aumentato.

Come evitare un procedimento disciplinare per pubblicità non deontologica?

Mai come in questo caso, vale la regola ‘prevenire è meglio che curare’.

Per evitare qualsiasi problema col tuo Ordine provinciale di appartenenza, semplicemente devi assicurarti che ogni tua comunicazione (su ogni media, non solo online) sia sempre deontologicamente corretta.

Il che, però, non è sempre così facile a farsi: tu non sei un pubblicitario, non t’intendi di marketing ed è giusto così.

Sei un medico, e quello devi fare.

Piuttosto, dovresti affidare la tua comunicazione a chi è specializzato proprio nel tuo settore, ovverosia il Marketing Sanitario.

Solo quello può garantirti al 100% che ogni tua campagna pubblicitaria, oppure anche semplicemente il tuo sito, siano sempre deontologici e a prova di qualsiasi segnalazione.

Detto e premesso questo, ecco qualche consiglio che può aiutarti a non incappare nella roulette russa del procedimento disciplinare:

1. Evita in tutti i modi il patrocinio

Se ancora non lo avessi capito: non puoi promuovere nessun tipo di prodotto, bene o servizio che sia, sia sanitario o quant'altro.

Quindi, in ogni tuo spazio online, dalle tue pagine web personali alla tua pagina su Facebook, passando per il tuo account di Instagram, evita qualsiasi riferimento a qualsiasi prodotto commerciale.

Evita affiliazioni con ditte farmaceutiche, aziende di protesi e presidi medici chirurgici, strutture sanitarie che non siano quelle di tuo possesso o in cui lavori, ecc.

Ricorda che puoi indicare la marca o il modello di particolari prodotti sanitari se e solo se questi rappresentino un plus d’informazione per i tuoi pazienti, che si tramuta in una garanzia di qualità.

Ad esempio, potresti indicare una particolare categoria o marca di strumenti d’indagine di assoluta ed accertata qualità, in grado di dare un valore aggiunto al tuo lavoro nell’opinione dei tuoi pazienti.

Solo in questo caso (sebbene non sia patrocinio in senso stresso), puoi far conoscere un determinato prodotto.

Ricorda sempre che, anche quando citi un marchio, l’informazione deve essere indirizzata all’utilità sanitaria, nel superiore interesse del paziente, e non al mero fine commerciale.

Se comunque hai paura di sbagliare qualcosa, semplicemente astieniti dal citare qualsiasi prodotto.

2. Separa e tieni bene separati messaggi promozionali e informativa sanitaria

Il Codice di Deontologia Medica e la Legge n. 145/2018 ti vietano categoricamente la promozione di tipo commerciale.

Questo vuol dire che non devi trattare i tuoi pazienti come clienti, e non devi proporre i tuoi servizi come se fossero merce da supermarket.

La medicina è una cosa seria e rispettabile, e tu non fai il salumiere (con il dovuto rispetto per la categoria, utile anch'essa nella società), ma sei parte di una professione millenaria, che ha una storia di onorabilità da difendere.

Quindi, assicurati che ogni tuo annuncio sia pensato per risolvere una richiesta dei tuoi potenziali pazienti, e non miri semplicemente a ‘vendere’ quello che sai fare.

Quello poi verrà da sé.

Informa accuratamente i tuoi pazienti sui tuoi servizi, dagli informazioni utili, digli come e dove ti possono trovare, spiega loro gli eventuali benefici dei trattamenti o delle cure che puoi offrirgli.

Insomma: fai il medico, sempre.

Anche e soprattutto online, nei tuoi annunci e nelle tue pagine web.

Ricorda che ti è vietata la promozione di tipo commerciale, ma essa non è l’unica promozione esistente nel marketing.

C’è la pubblicità informativa, ad esempio: che è quella che dovresti proprio scegliere.

Anche perché, è l’unica che deontologicamente è in regola, e ti garantisce sempre, nel tempo, nuovi pazienti.

3. Informa l’Ordine dell’inizio della tua promozione o del tuo nuovo sito

Sei obbligato a comunicare formalmente all’Ordine qualsiasi tuo nuovo dominio, intestato a te o che comunque abbia te e la tua persona come oggetto informativo.

Lo devi fare solo una volta, ma lo devi fare: se non lo fai, l’Ordine non sarà formalmente avvertito, e potresti rischiare brutte sorprese.

Puoi avvertire il tuo Ordine provinciale con una raccomandata AR oppure, molto più velocemente, con un’email via PEC.

Un consiglio: non sei formalmente tenuto a farlo, ma è bene avvertire l’Ordine anche quando hai preparato nuove pagine per la tua campagna promozionale.

Se non sei sicuro che il tuo sito web o la tua campagna siano deontologiche, ricorda che puoi sempre chiedere un parere preventivo al tuo Ordine provinciale di appartenenza.

L’Ordine non è obbligato a risponderti, ma se non lo fa, dopo 30 giorni, scatta il silenzio-assenso.

Questo può essere propedeutico alla tua campagna, poiché è comunque un parere ufficiale vincolante e con eventuale valenza legale, casomai nel futuro tu dovessi incappare in qualche segnalazione.

4. Capisci e comprendi bene perché l’Ordine vuole che tu ti comporti in un certo modo

Il tuo lavoro non è un semplice lavoro, e non inizia e non finisce. Mai.
Una volta medico, rimani per sempre un medico.

Anche quando ti levi il camice.

Anche quando andrai in pensione.

Fai parte di una storia millenaria di uomini che hanno votato la loro vita alla protezione della vita, e questo non devi dimenticarlo mai.

Soldi, fama, successo: queste sono solo eventuali conseguenze della tua bravura, ma non solo un fine.

Il tuo fine è proteggere la vita.

Allora, se capisci e comprendi bene questo, capirai anche perché devi comportanti secondo una certa deontologia ed etica.

Perché fai parte di un Ordine: il che vuol dire che tu sei responsabile non solo delle tue azioni, ma anche del buon nome complessivo di tutti i tuoi colleghi.

Sei un professionista, hai il tuo business: nessuno te lo nega, ci mancherebbe.

Ma fare business ed avere un’esistenza dignitosa, meritocratica in base alla tua bravura, è solo il cammino che ha una sola meta: curare chi sta male.

Ecco perché non puoi vendere i tuoi servizi come un qualsiasi altro prodotto commerciale, tanto per capirci.

Se comprendi questo, sei già a buon punto per evitare qualsiasi problema con le tue pubblicità.
Pensaci bene.

5. Rivolgiti ai professionisti del Marketing Sanitario, e non avrai mai problemi

Il Marketing Sanitario è quel settore del marketing specializzato esclusivamente nella comunicazione per medici, chirurghi ed odontoiatri.

È un settore relativamente nuovo, in Italia: si è sviluppato concretamente solo dal 2006 in poi, ovverosia dalle liberalizzazioni successive alla Legge 248/2006.

Con l’avvento del predominio dei canali digitali, gran parte del lavoro del Marketing Sanitario si è spostato sull’Internet, e sui media che compongono il suo vasto oceano di servizi.

Sebbene, in Italia, i professionisti del Marketing Sanitario siano ancora non così numerosi, è una professione che sta rapidamente crescendo, trainata dalla forte domanda del mercato.

Un professionista del Marketing Sanitario è un marketer specializzato proprio in quello che fai te.

Ha una grande cultura medica e scientifica, oltre a quella del puro marketing, e soprattuto ha una grande conoscenza del Codice di Deontologia Medica, e delle leggi nazionali che regolano la pubblicità sanitaria in generale.

Questo gli consente di targetizzare efficacemente ogni campagna sanitaria, stando ben attento a produrre materiale sempre perfettamente deontologico e legale.

Un professionista marketer specializzato in Marketing Sanitario è l’unica risorsa veramente affidabile per stare sempre sicuri che ogni singola pagina web prodotta, ogni singolo annuncio sia sempre deontologico.

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  • In Italia, per gli effetti della Legge 248/2006 ti è concesso pubblicizzare la tua attività medica senza più nulla osta comunali, regionali o da parte del tuo Ordine;
  • Per gli effetti della Legge 30/12/2018, n. 145 ti è proibito l’uso della promozione avente caratteristiche commerciali;
  • Come medico o come odontoiatra iscritto al tuo Ordine provinciale, hai dei precisi doveri deontologici in materia di promozione medica, inclusi nel Codice di Deontologia Medica;
  • Se non rispetti i tuoi doveri deontologici, l’Ordine può procedere all’avvio di un provvedimento disciplinare, che può portare ad una tua sanzione;
  • La sanzione può variare in base alla gravità della tua mancanza: dal semplice richiamo alla radiazione a vita;
  • L’Ordine si muove, nella maggior parte dei casi, su segnalazione esterna, che è in buona percentuale una delazione di un collega;
  • Davanti alla Commissione, puoi farti assistere da un tuo legale, ma non puoi farti rappresentare da nessuno;
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  • Per avere la certezza che i tuoi annunci e le tue pagine web siano deontologiche, devi rivolgerti ai professionisti del Marketing Sanitario

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Specializzato in Marketing Sanitario già dal 2006, anno in cui anche in Italia è stata permessa la comunicazione sanitaria, ha da sempre avuto grande passione per la pubblicità, l'arte e la scienza, in particolar modo per la medicina e l'informazione automatica.
In Promozione Medica, è l'esperto di Search Engine Optimization, Persuasive Copywriting, Lead Generation, funneling e Search Engine Advertising.

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